«Con deliberazione di consiglio comunale del 19 settembre 2014 l’ente ha fatto ricorso alla dichiarazione del dissesto finanziario sulla scorta di una presunta cronica incapacità dell’ente a far fronte a propri impegni finanziari.
Da una rivisitazione degli atti negli anni pregressi non è stata verificata la sussistenza di un tendenziale equilibrio economico finanziario e non sono state applicate le misure di cui all’art. 194 del Tuel (piani concordati con i creditori in forma di transazione) per fronteggiare i fisiologici debiti fuori bilancio.
Con la delibera del 23 gennaio 2015 la giunta ha approvato il progetto ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che paradossalmente viene considerato di previsione per il 2014 mentre di fatto altro non è che un consuntivo 2014 atteso che siamo già a fine febbraio 2015. Pertanto ritenevamo che le poste di bilancio riportassero somme certe e si predisponesse, finalmente, un bilancio verità. Ma, purtroppo, rileviamo che ciò non è avvenuto.
La giunta ci sottopone un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che impone: aumento ai livelli di IMU senza possibilità di considerare forme di esenzione e agevolazioni a favore delle fasce deboli; è stato previsto in € 710.122,00, con una variazione di euro 304.132,83 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2012; euro 167.461,50 rispetto alla somma accertata per IMU nel rendiconto 2013.
Il gettito derivante dall’attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in € 523.000,00, sulla base del programma di controllo indicato nella relazione previsionale e programmatica. Di detta somma, ad oggi, solamente € 127.236,00 sono state riscosse. Con deliberazione di giunta del 22 agosto scorso, è stato disposto l’aumento dell’addizionale comunale irpef da applicare per l’anno 2014 nella seguente misura: aliquota unica del 0,8%. Il gettito è previsto in € 180.000,00, tenendo conto del gettito degli anni decorsi. Ad oggi risultano incassati solamente 120.000,00 euro.
Relativamente all’imposta di soggiorno è stata prevista la somma di € 70.000,00 mentre ad oggi sono state riscosse solamente € 38.850,00. A tal proposito ci meraviglia la considerazione fatta dal revisore che su tale intervento dichiara testualmente: “La previsione per l’anno 2014 è fondata su elementi certi (incassi)”. Per la Tari, l’ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 732.730,00 per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art. l della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
La previsione comprende il tributo provinciale nella misura deliberata dalla provincia ai sensi del comma 666 dell’art. l della Legge 147/2013. La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai servizi speciali al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori comprovandone il trattamento. Tale somma doveva coprire integralmente i costi di gestione relativamente al bando di gara approvato in Consiglio ma che, ad oggi, non è stata ancora espletata e, pertanto, è ragionevole pensare che la tariffa applicata dovrà necessariamente essere rimodulata sui vecchi costi di gestione, apportando di fatto una diminuzione della somma prevista in bilancio; ad oggi, infatti, il mancato espletamento della gara è dovuto a una serie di rilievi mossi da ditte concorrenti che sta comportando un continuo rinvio della gara stessa.
Per la Tasi, l’ente ha previsto nel bilancio 2014, tra le entrate tributarie la somma di euro 120.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell’art. l della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). La disciplina dell’applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale, delibera n. 27 del 30/08/2014.
L’aliquota è stata stabilita con deliberazione consiliare n. 29 del 30/08/2014. Ad oggi ne sono stati incassati solamente 106.000,00 euro. Per la Tosap, (Tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche), il gettito della tassa sull’occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in € 20.000,00. Rileviamo, comunque i mancati controlli sugli spazi occupati dagli ambulanti, la mancanza di verifica della corrispondenza tra le aree occupate e quelle date in concessione, l’inadeguatezza delle aliquote per alcune concessioni commerciali, l’occupazione che da stagionale spesso, arbitrariamente, si trasforma in occupazione permanente. Un maggiore controllo comporterà, sicuramente, una maggiore entrata.
Riguardo alle risorse relative al recupero dell’evasione tributaria, le entrate derivanti dall’attività di recupero dell’evasione tributaria, riferite agli anni di imposta antecedenti quello dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono previste in € 523.000,00; di fatto, invece, risultano riscosse solamente € 127.236,00. Inoltre, forte incremento delle tariffe dei servizi a domanda individuale: mensa scolastica, scuolabus prevedendo una copertura del 40,26%; si rileva, comunque che, ad oggi il servizio scuolabus del capoluogo non è stato per niente espletato e, pertanto, ciò comporterà una diminuzione delle entrate previste. Imposta Comunale sulla pubblicità: nel bilancio viene prevista una entrata di € 500,00 che riteniamo irrisoria se si considera che il territorio risulta tempestato di insegne, tabelle, cartellonistica, ecc. Analoga considerazione può essere fatta per i diritti di pubblica affissione dove riscontriamo una previsione di soli € 100,00. Una riduzione delle spese correnti , che insieme al contenimento posto dalla legislazione del patto di stabilità interno significa una forte e concreta riduzione dei servizi sociali compromettendo le forme di assistenza alle fasce deboli. Una coercitiva azione della pressione fiscale, che trae le proprie risorse ancora dalle fasce deboli che saranno sommerse di cartelle esattoriali. Viene da chiedersi quanto costerà ad ogni cittadino questa scelta scellerata. Di sicuro il raddoppio dei livelli impositivi sostenuti nell’ultimo biennio in una condizione sensibile dell’economia che sicuramente scaricherà gli effetti sui livelli di insolvenza e pertanto con una forte riduzione degli incassi piuttosto che con un incremento del gettito atteso.
Riguardo al ruolo acqua, fognatura e depurazione, dal primo gennaio 1999 il canone idrico è diventato tariffa a tutti gli effetti, e il prelievo relativo al servizio idrico non può considerarsi tassa, ma va considerato tariffa e quindi commisurato all’effettivo consumo effettuato dall’utente. Ne discende che non può essere accettato alcun calcolo presuntivo altrimenti la tariffa verrebbe trasformata in tassa e mancherebbe la base giustificativa del prelievo. L’ente erogatore del servizio, quindi, godrebbe di un indebito arricchimento che obbliga alla restituzione.
Con riferimento al canone per l’erogazione d’acqua potabile ad uso domestico, si rileva che il corrispondente credito del Comune non può trovare titolo in una potestà impositiva, ancorché sia esercitabile con gli strumenti propri delle entrate tributarie (ruolo e cartella esattoriale), ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. Tale tesi è confermata anche da Cassazione n. 383 del 2005: “con riferimento al canone per l’erogazione di acqua potabile ad uso domestico, il corrispondente credito del comune non trova titolo in potestà impositiva ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche”. L’erogazione del servizio idrico si basa su di un contratto di somministrazione tra l’ente erogatore e l’utente. Il canone per la fornitura dell’acqua potabile, quindi, rappresenta il corrispettivo di un servizio commerciale reso dal Comune in regime privato ed i canoni e le tariffe sono determinate nella misura da coprire i relativi costi di gestione del sevizio.
Tra il cittadino e l’ente erogatore del servizio intercorre un contratto di somministrazione di acqua potabile, con prestazione continuativa, art. 1559 cc a cui il soggetto è obbligato a sottostare per potere ricevere la fornitura del servizio. A detto contratto si applicano anche gli artt. 1560-1562-1563 cc.
Intercorre, quindi, tra le parti, un contratto di natura privata, con prestazioni corrispettive (art. 1553 C.C.): alla somministrazione dell’acqua potabile da parte del Comune corrisponde il pagamento del dovuto da parte dell’utente. Tale tesi è confermata anche dalla Giurisprudenza: Giudice di Pace di Castellamare del Golfo del 16.07.2004: “Nel sistema attuale, i canoni di depurazione e fognatura e il canone per la fornitura di acqua potabile hanno natura privatistica costituendo il corrispettivo del servizio idrico integrato ” e ancora:”È però del tutto pacifico in giurisprudenza che il contratto di erogazione di acqua sia un normale contratto di somministrazione, avente natura privatistica e pertanto soggetto alla disciplina del codice civile, con la conseguenza che la pretesa del Comune, basata su un consumo minimo presunto o a “forfait” è illegittima”.
Per quanto sopra premesso ci riferiamo, ad esempio, ad alcune bollette recapitate a nostri concittadini nella scorsa settimana. In queste, e in tutte le altre bollette,si è proceduto ad attribuire il consumo totale rilevato, su due o,addirittura, tre anni distribuendo,senza alcuna logica, i consumi a “forfait” tra gli anni ,in palese violazione non solo della natura contrattuale della fornitura – per cui non può considerarsi legittimo un prelievo presunto in base alla stima dei consumi medi annui delle utenze dello stesso tipo – ma anche del regolamento comunale che all’articolo 8 prevede la rilevazione delle letture annuali.
Pertanto è ragionevole attendersi che in caso di contenzioso instaurato da cittadini vi sia la concreta possibilità da parte del magistrato di accoglimento dell’annullamento del ruolo con conseguente mancato introito del tributo.
Sul lodo arbitrale tra Italcantieri e Comune di Squillace, infine, a seguito della sentenza del collegio arbitrale, il Comune è stato condannato al pagamento di somme alla società Italcantieri che aveva proposto ricorso per la nota vicenda del campo di calcio di Squillace lido. Nel giugno del 2014 risulta acquisita al protocollo comunale la notifica della sentenza del lodo arbitrale inviata dal legale di fiducia del comune. La sentenza risulta depositata in segreteria del tribunale in data 26 maggio 2014. Il dispositivo della sentenza non da nessuna speranza di un probabile ricorso che possa sovvertirne l’esito in quanto, anche lo stesso legale di fiducia, consiglia nella nota di valutare bene un eventuale ricorso in appello in quanto testualmente dice ” il giudizio del lodo appare a senso unico contro il comune”. Ricordo che siamo stati condannati al pagamento di oltre € 160.000,00 più Iva. Inoltre lo stesso tribunale ha condannato il comune al pagamento di 3/4 del costo del collegio arbitrale ancora da quantizzare.
Nel bilancio corrente non viene riportata tale somma tra le spese, anche se, ormai, deve necessariamente essere riconosciuta al creditore. In considerazione di quanto sopra esposto, e in linea di quanto dichiarato nella delibera relativa alla dichiarazione di dissesto adottata dal Consiglio – ha concluso Scicchitano – i consiglieri di minoranza esprimono un voto contrario all’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».