Il Tar della Calabria, sezione prima, presidente Vincenzo Salamone, ha accolto il ricorso proposto dall’impresa individuale Mauro Agostino che chiedeva l’annullamento del provvedimento dell’ufficio tecnico comunale di Squillace di diffida a non intraprendere l’attività di costruzione e ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nello stesso comune. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale è stata pubblicata lunedì scorso.
L’impresa, difesa dall’avvocato Francesco Izzo, nell’aprile 2017 ha impugnato il provvedimento del Comune di Squillace del febbraio precedente, che la diffidava a non intraprendere, nel territorio comunale, i lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, composto da quattro aerogeneratori, in località “Mandrelle”.
Ciascuno di tali aerogeneratori era stato oggetto di una distinta dichiarazione di inizio attività, seguendo la procedura abilitativa semplificata. Il diniego di installazione degli aerogeneratori, secondo il Tar, sarebbe illegittimo in quanto «adottato in epoca successiva al silenzio-assenso asseritamente maturato sulle quattro dichiarazioni di inizio attività ed in mancanza dei presupposti per l’autotutela». E l’atto sarebbe illegittimo anche nella parte in cui, ritenuta l’assenza di autonomia tra gli aerogeneratori, vieta di eseguire i lavori sul presupposto del necessario avvio dell’iter autorizzativo.
Per la ditta, però, i quattro impianti sarebbero autonomi l’uno dall’altro; e pur volendo considerarli unitariamente, tali impianti svilupperebbero una potenza complessiva di 240 Kw, rientrante in quella massima di un megawatt elettrico, a fronte della quale è comunque consentita l’attivazione della procedura semplificata.
Il Comune di Squillace, dal canto suo, ha contestato la fondatezza del ricorso per l’impossibilità di istruire le istanze del ricorrente in considerazione della lacunosità della documentazione depositata, avuto riguardo, in particolare, alla mancata produzione del necessario parere idrogeologico e forestale e del parere archeologico, in relazione al quale la Soprintendenza ha addebitato alla ditta carenze di allegazione, anche in ordine all’eventuale esistenza di usi civici nella zona oggetto di intervento.
Il Tar ha poi disposto che il ricorso dell’impresa Mauro Agostino deve essere accolto, atteso l’evidente deficit motivazionale che inficia il provvedimento del Comune di Squillace, che, dunque, deve essere annullato, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Ora si attendono gli sviluppi sulla vicenda.
Salvatore Taverniti