Pugno di ferro dell’amministrazione comunale di Squillace contro alcol, emissioni sonore, rumori e schiamazzi notturni. Il sindaco Pasquale Muccari ha firmato un’ordinanza specifica in vigore per tutto l’anno.
Il territorio comunale soprattutto nel periodo estivo è oggetto di notevole frequentazione da parte di villeggianti che durante le serate, attratti da intrattenimenti musicali proposti dagli esercizi pubblici, affollano i locali. Al Comune spesso sono state segnalate situazioni di disturbo alla quiete pubblica e al riposo dei cittadini residenti, dovuto soprattutto allo stazionamento fuori dagli esercizi pubblici di avventori propensi al consumo di alcolici e superalcolici e alle emissioni sonore provenienti da locali che effettuano intrattenimenti musicali.
In diverse circostanze l’assunzione di alcol solo per puro caso non ha determinato atti di violenza fra gli avventori e atti vandalici nei confronti del decoro urbano. Per il sindaco, dunque, è giunto il momento di intervenire al fine di prevenire possibili situazioni di vandalismo con danni alle cose e alle persone e per garantire la quiete pubblica. Sull’intero territorio comunale, durante il periodo dal 1. giugno al 30 settembre, è vietata la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici dalle 2 della notte alle 8 in tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli inseriti in strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere e nei circoli privati.
Stesso divieto vige dall’una di notte alle ore 8 durante il periodo invernale. C’è anche il divieto di emissioni sonore, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, dopo le ore 24 durante il periodo invernale e dopo l’una di notte durante quello estivo, effettuate per intrattenimento all’interno e all’esterno dei locali.
I gestori degli esercizi pubblici, inoltre, dovranno evitare che la permanenza di persone, oltre gli stessi orari, all’interno e nelle immediate vicinanze dei locali, comporti rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica.
L’inottemperanza all’ordinanza del sindaco costituisce illecito amministrativo punibile con sanzioni pecuniarie fino a 2500 euro. In caso di recidiva è prevista anche la sanzione della chiusura dell’esercizio per tre giorni consecutivi, il venerdì, il sabato e la domenica successivi alla data di notifica dell’ordinanza di chiusura.
Salvatore Taverniti (Gazzetta del Sud)